Servizio Whistleblowing

Il Whistleblowing è un sistema di segnalazione degli illeciti.

Il canale di Whistleblowing non è destinato alla gestione dei reclami, per i quali è previsto processo di trattamento separato in conformità con le normative vigenti.

Quando ritieni che sia stata commessa la violazione di una legge o del Codice Etico di Fincontinuo, in caso di minaccia o danno all'interesse pubblico o, più in generale, quando vieni a conoscenza, nell’ambito del tuo contesto lavorativo, della violazione di normative nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Fincontinuo puoi procedere con una segnalazione* utilizzando diversi canali:

 

  1. I canali Whistleblowing di Fincontinuo
  2. Il canale esterno Whistleblowing (ANAC)
  3. Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone)

 

Ti ricordiamo che le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, essere precisi e coerenti ed essere relative a fatti riscontrabili. Non rientrano in questo ambito le segnalazioni di carattere personale.

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

L’uso improprio del Whistleblowing può esporre chi effettua la segnalazione ad azioni penali, tuttavia, l'utilizzo in buona fede di questo canale non porta ad alcuna sanzione disciplinare, anche se successivamente i fatti si dovessero rivelare inesatti o non dovessero generare alcun seguito.

In linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, a partire dal 15 luglio 2023, viene ampliata la platea dei possibili segnalanti. Possono effettuare una segnalazione whistleblowing:

  • i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso Fincontinuo;
  • i titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all’articolo 409 c.p.c. (ad esempio, rapporto di agenzia) e all’art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente);
  • i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso Fincontinuo;
  • i liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso Fincontinuo;
  • i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
  • gli azionisti (persone fisiche);
  • le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito esponenti).

 

  1. I canali Whistleblowing di Fincontinuo

Le segnalazioni sono gestite dai nostri Referenti Compliance in modo confidenziale e nel rispetto della normativa vigente.

Chi fa la segnalazione (Whistleblower) può contare sulla protezione contro il rischio di qualunque forma di ritorsione, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La Segnalazione può essere anonima ma ti consigliamo però di fornire delle informazioni che consentano al referente di potersi mettere in contatto con te.

Il canale Whistleblowing di Fincontinuo garantisce la riservatezza assoluta delle informazioni raccolte durante il trattamento delle segnalazioni, dell’identità di chi fa la segnalazione e degli eventuali soggetti menzionati nella segnalazione.

A valle della Segnalazione, ti invieremo una conferma della ricezione della segnalazione entro i termini di legge e potremmo inoltre farti alcune domande per condurre l’indagine in modo appropriato. Ti forniremo poi informazioni sullo stato della segnalazione e sull'esito dell'indagine.

  • Puoi fare una segnalazione scrivendo:

- per email a: whistleblowing@fincontinuo.com

- per posta ordinaria a:

Fincontinuo S.p.A.

Funzione Compliance – Responsabile Compliance

Via A. Farnese 4 – 00192 Roma

  • Puoi anche chiamare al numero 0685357537 int.270

Utilizzando tutti i canali già indicati puoi anche richiedere un incontro diretto che fisseremo in un tempo ragionevole.

Se lavori come dipendente della Società, devi invece utilizzare gli specifici canali indicati nelle procedure interne di Fincontinuo ovvero l’applicativo My Whistleblowing.

Procedendo con l’inoltro di una segnalazione, dichiari di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali in caso di segnalazioni whistleblowing e violazioni del Codice Etico (Privacy Policy).

 

  1. Il canale esterno Whistleblowing (ANAC)

Invitiamo chi fa la segnalazione a utilizzare i canali interni come prioritari e, solo in casi particolari, a effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) nei seguenti casi:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge
  • E’ già stata effettuata una segnalazione interna, ma non ha avuto seguito.
  • Chi fa la segnalazione ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, non riceverebbe un seguito efficace o potrebbe esserci un rischio di ritorsione.
  • Chi fa la segnalazione ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell’ente e nel rispetto delle Linee Guida ANAC link.

 

  1. Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone)

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

* Le segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

 

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